Condizioni generali di fornitura
della società
JENTNER Plating Technology GmbH
Johann-Staib-Str. 2
75179 Pforzheim, Germania
Stato: gennaio 2025
Johann-Staib-Str. 2
75179 Pforzheim, Germania
Stato: gennaio 2025
1. Ambito di applicazione
1.1 Si applicano esclusivamente le nostre CONDIZIONI GENERALI. Qualora queste non contengano disposizioni, si applica la legge. Condizioni generali di contratto contrastanti o aggiuntive del partner contrattuale sono respinte. Esse sono valide solo se sono state espressamente concordate per iscritto da noi o da parti di esse. Le nostre CONDIZIONI GENERALI si applicano anche nel caso in cui le nostre forniture vengano effettuate senza riserve, pur essendo a conoscenza di condizioni contrastanti o aggiuntive del partner contrattuale.
1.2 Le nostre CONDIZIONI GENERALI si applicano esclusivamente a imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 310 (1) del Codice Civile tedesco (BGB).
1.3 Le nostre CONDIZIONI GENERALI si applicano anche alle future transazioni con il partner contrattuale.
2. Conclusione del contratto, contenuto del contratto
2.1 Le nostre offerte sono soggette a modifiche.
2.2 Se il contratto viene stipulato tramite il processo di ordinazione online, si applica quanto segue:
Il partner contrattuale presenta un'offerta vincolante per la merce contenuta nel suo carrello quando ha completato il processo di ordinazione online inserendo le informazioni richieste e cliccando sul pulsante “Ordina” nell'ultima fase dell'ordine (“Effettua ordine”). Le singole fasi sono le seguenti:
- Aggiungere il prodotto al carrello
- Premere il pulsante “Cassa”.
- Inserire i dati del cliente e cliccare sul pulsante “Continua”.
- Modificare l'indirizzo di spedizione o l'indirizzo di fatturazione; selezionare il metodo di spedizione e il metodo di pagamento; accettare i termini e le condizioni e poi/o cliccare direttamente su “Ordina ora”.
- Cliccare su “Ordina ora” per effettuare un ordine vincolante.
- Stampare l'ordine, continuare gli acquisti o lasciare il sito.
Il partner contrattuale può modificare o cancellare singole voci durante il processo d'ordine premendo il pulsante “Modifica” o “Cancella”.
Confermiamo la ricezione dell'ordine del partner contrattuale inviando un'e-mail di conferma subito dopo la conclusione del processo d'ordine. Con questa conferma d'ordine non accettiamo ancora l'offerta del partner contrattuale. La conferma d'ordine serve solo a informare l'utente dell'ordine. Se accettiamo la vostra offerta, vi invieremo una conferma d'ordine per e-mail o per posta.
Il partner contrattuale accetta l'offerta inviando la propria accettazione dell'offerta. L'accettazione può avvenire via fax, e-mail o per iscritto.
2.3 La portata e il contenuto, in particolare le caratteristiche qualitative, dei prodotti contrattuali dovuti derivano esclusivamente dai nostri documenti contrattuali. Altre descrizioni dei prodotti contrattuali, dichiarazioni pubbliche, promozioni e pubblicità non contengono specifiche di qualità dovute per contratto.
2.4 Ci riserviamo il diritto di apportare le seguenti modifiche ai prodotti contrattuali dopo la stipula del contratto, nella misura in cui ciò sia ragionevole per il partner contrattuale:
- modifiche al prodotto nel corso del continuo sviluppo e miglioramento dello stesso;
- deviazioni minori e insignificanti di colore, forma, design, dimensioni, peso o quantità;
- deviazioni abituali.
2.5 L'obbligo di risarcimento danni ai sensi del § 122 BGB presuppone la nostra colpa.
3. Prezzi, condizioni di pagamento
3.1 Salvo accordi particolari, i nostri prezzi si intendono franco fabbrica/azienda, escluse le spese postali, di spedizione e di trasporto. I costi di riaddebito non autorizzati sono a carico del partner contrattuale. L'imposta sul valore aggiunto viene addebitata in aggiunta all'aliquota di legge.
3.2 I pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, franco nostro agente pagatore. Le fatture vengono emesse non appena la consegna lascia la nostra azienda. Se il pagamento viene ricevuto entro 14 giorni dalla data della fattura, concediamo uno sconto del 2%.
3.3 Se il pagamento non viene effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura, il partner contrattuale è in mora senza ulteriori dichiarazioni da parte nostra.
3.4 La compensazione può essere dichiarata solo dal partner contrattuale con contropretese non contestate, riconosciute o legalmente stabilite. Il partner contrattuale è autorizzato a esercitare un diritto di ritenzione solo nella misura in cui la sua contropretesa si basa sullo stesso rapporto contrattuale.
3.5 Nel caso in cui i prezzi d'acquisto netti da pagare per i materiali contrattuali aumentino di oltre il 5% al momento della consegna dopo la stipula del contratto, abbiamo il diritto di chiedere alla parte contraente di avviare trattative supplementari con l'obiettivo di adeguare in modo appropriato i prezzi concordati per i materiali contrattuali in questione ai prezzi di consegna attuali.
4. Tempi di consegna, ostacoli alla consegna per i quali non siamo responsabili, ritardo nella consegna
4.1 I termini di consegna indicati sono da considerarsi fissi solo se espressamente indicati come tali. Il partner contrattuale accetta tempi di consegna più lunghi se la merce ordinata non è disponibile a magazzino e noi dobbiamo accettare tempi di consegna più lunghi dai nostri fornitori.
4.2 Il rispetto degli obblighi di consegna, in particolare delle date di consegna, richiede l'adempimento tempestivo e corretto di qualsiasi obbligo di collaborazione da parte del partner contrattuale. Resta riservata l'eccezione di inadempimento del contratto.
4.3 Il rispetto del termine di consegna è determinato dal momento in cui la consegna lascia la nostra azienda.
4.4 Ritardi nella consegna per i quali non siamo responsabili:
4.4.1 Non saremo responsabili per ritardi nella consegna dovuti ai seguenti ostacoli alla consegna - a meno che non sia stato assunto un rischio di approvvigionamento o una garanzia in casi eccezionali per quanto riguarda il rispetto della scadenza o della data di consegna; lo stesso vale anche se questi ostacoli si verificano presso i nostri fornitori o i loro subappaltatori: Circostanze di forza maggiore e ostacoli alla consegna che si verifichino dopo la stipula del contratto o di cui siamo venuti a conoscenza solo dopo la stipula del contratto senza alcuna colpa e per i quali possiamo dimostrare che non avremmo potuto prevederli e prevenirli nemmeno esercitando la dovuta diligenza e che non siamo colpevoli a tale riguardo in termini di accettazione, precauzione e prevenzione, in particolare ritardi nelle consegne da parte dei nostri fornitori, azioni sindacali giustificate (scioperi e serrate); interruzioni operative; carenza di materie prime; guasti ai materiali operativi e ausiliari, casi di pandemia.
4.4.2 Le richieste di risarcimento danni da parte del partner contrattuale sono escluse in caso di ritardi nella consegna ai sensi della clausola 4.4.1.
4.4.3 In caso di impedimento definitivo alla consegna ai sensi della Clausola 4.4.1, ciascuna parte contraente ha il diritto di risolvere immediatamente il contratto mediante disdetta in conformità alle disposizioni di legge.
4.4.4 In caso di impedimento temporaneo alla consegna ai sensi della clausola 4.4.1, avremo il diritto di rinviare le consegne per la durata dell'impedimento più un ragionevole periodo di avviamento.
4.5 Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali nella misura ragionevole per il partner contrattuale.
5. Consegna, trasferimento del rischio, violazione colposa degli obblighi di cooperazione
5.1 Ad eccezione degli europallet, in genere non ritiriamo gli imballaggi. Il partner contrattuale è tenuto a smaltire gli imballaggi a proprie spese.
5.2 Il rischio di perdita accidentale o di deterioramento accidentale passa al partner contrattuale non appena la merce è stata consegnata alla persona o all'istituzione designata per effettuare la consegna, ma al più tardi quando la merce lascia la nostra azienda. Il deterioramento si presume in particolare se l'imballaggio originale non è più in buone condizioni o se il sigillo originale è stato rimosso, ad esempio se l'imballaggio originale delle batterie, ecc. viene aperto.
6. Mantenimento del titolo
6.1 Ci riserviamo la proprietà della fornitura (“prodotti riservati”) fino al ricevimento di tutti i pagamenti relativi al rapporto commerciale con il partner contrattuale. La riserva di proprietà si estende anche al saldo riconosciuto nella misura in cui registriamo crediti nei confronti del partner contrattuale in conto corrente (riserva di conto corrente). In caso di comportamento contrario al contratto da parte del partner contrattuale, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, abbiamo il diritto di ritirare i prodotti soggetti a riserva di proprietà. Il ritiro dei prodotti soggetti a riserva di proprietà costituisce una risoluzione del contratto. Dopo aver ripreso i prodotti con riserva di proprietà, saremo autorizzati a venderli; il ricavato della vendita sarà compensato con i debiti del partner contrattuale - al netto di ragionevoli costi di vendita.
6.2 Il partner contrattuale ha il diritto di rivendere i prodotti con riserva di proprietà nell'ambito della normale attività commerciale; tuttavia, ci cede tutti i crediti per l'ammontare dell'importo finale della fattura (compresa l'imposta sul valore aggiunto) dei nostri crediti che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi clienti o di terzi. Se il partner contrattuale include i crediti derivanti dalla rivendita dei prodotti riservati in un rapporto di conto corrente esistente con il suo cliente, il credito del conto corrente viene ceduto per l'importo del saldo riconosciuto; lo stesso vale per il saldo “causale” in caso di insolvenza del partner contrattuale. Il partner contrattuale è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti anche dopo la loro cessione. La nostra autorizzazione a riscuotere i crediti rimane inalterata - fatte salve le disposizioni del diritto fallimentare; tuttavia, ci impegniamo a non riscuotere i crediti finché il partner contrattuale non viola i suoi obblighi contrattuali, in particolare non adempie correttamente ai suoi obblighi di pagamento, non è in mora e non è stata presentata alcuna domanda di apertura di una procedura di insolvenza o i pagamenti non sono stati sospesi.
I trasferimenti a titolo di garanzia o di pegno non rientrano nell'autorizzazione alla vendita del partner contrattuale.
6.3 Nel caso in cui venga meno il nostro obbligo di astensione dalla riscossione dei crediti ai sensi del precedente punto 6.2, saremo autorizzati - nel rispetto delle disposizioni del diritto fallimentare - a
- a revocare l'autorizzazione alla rivendita e ad esercitare il nostro diritto di ritirare e realizzare la merce ai sensi della precedente clausola 6.1 e/o
- a revocare l'autorizzazione all'incasso e a richiedere che il partner contrattuale ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per l'incasso, consegni i relativi documenti e informi i debitori (terzi) della cessione.
6.4 Il partner contrattuale deve informarci immediatamente per iscritto in caso di danneggiamento o perdita dei prodotti soggetti a riserva di proprietà, nonché di cambio di proprietà o di residenza. Lo stesso vale in caso di sequestro o di altri interventi da parte di terzi, in modo che possiamo intraprendere un'azione legale ai sensi del § 771 del Codice di procedura civile tedesco (ZPO). Se il terzo non è in grado di rimborsarci le spese giudiziarie ed extragiudiziarie di un'azione ai sensi del § 771 ZPO, il partner contrattuale sarà responsabile della perdita da noi subita. Se lo svincolo dei prodotti soggetti a riserva di proprietà viene ottenuto senza controversia, anche i costi sostenuti per il processo possono essere addebitati al partner contrattuale, così come i costi di restituzione dei prodotti sequestrati soggetti a riserva di proprietà.
6.5 La lavorazione o la trasformazione dei prodotti soggetti a riserva di proprietà da parte del partner contrattuale avviene sempre per nostro conto. Se i prodotti soggetti a riserva di proprietà vengono trasformati con altri articoli non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore dei prodotti soggetti a riserva di proprietà (importo finale della fattura, IVA inclusa) e il valore degli altri articoli trasformati al momento della lavorazione o della trasformazione. Per tutti gli altri aspetti, all'articolo risultante dalla lavorazione o dalla trasformazione si applica lo stesso valore dei prodotti soggetti a riserva di proprietà. Al partner contrattuale viene riconosciuto un diritto di aspettativa corrispondente al suo diritto di aspettativa sui prodotti soggetti a riserva di proprietà sull'oggetto creato dalla lavorazione o dalla trasformazione.
6.6 Se i prodotti riservati vengono mescolati o combinati in modo indissolubile con altri articoli non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo articolo in base al rapporto tra il valore dei prodotti riservati (importo finale della fattura, IVA inclusa) e il valore degli altri articoli mescolati o combinati al momento della mescolanza o della combinazione. Se la miscelazione o la combinazione viene effettuata in modo tale che l'articolo del partner contrattuale debba essere considerato l'articolo principale, si concorda che il partner contrattuale ci trasferisca la comproprietà su base proporzionale. Il partner contrattuale mantiene la proprietà esclusiva o la comproprietà per noi.
6.7 In caso di rivendita dei nostri prodotti con riserva di proprietà dopo la lavorazione o la trasformazione, il partner contrattuale ci cede a titolo di garanzia i suoi diritti di remunerazione per un importo pari all'importo finale della fattura (IVA inclusa) dei nostri crediti. Se abbiamo acquisito la comproprietà ai sensi del suddetto punto 6.5. o 6.6. solo in seguito alla lavorazione o alla trasformazione o alla miscelazione o alla combinazione dei prodotti riservati con altri articoli non di nostra proprietà, il diritto al prezzo di acquisto del partner contrattuale ci viene ceduto anticipatamente solo in proporzione all'importo finale da noi fatturato per i prodotti riservati, IVA inclusa, e agli importi finali della fattura degli altri articoli non di nostra proprietà. Per tutti gli altri aspetti, ai crediti ceduti in anticipo si applicano di conseguenza i precedenti paragrafi da 6.2 a 6.4.
6.8 Se la riserva di proprietà o la cessione non è efficace in base al diritto straniero nella cui giurisdizione si trovano i nostri prodotti riservati, la garanzia corrispondente alla riserva di proprietà e alla cessione in questa giurisdizione sarà considerata accettata. Se per la creazione di tali diritti è necessaria la collaborazione del partner contrattuale, questi è tenuto, su nostra richiesta, ad adottare tutte le misure necessarie per la costituzione e il mantenimento di tali diritti.
6.9 Il partner contrattuale è tenuto a trattare con cura i prodotti soggetti a riserva di proprietà e a provvedere alla loro manutenzione a proprie spese; in particolare, il partner contrattuale è tenuto ad assicurare a proprie spese e a nostro favore i prodotti soggetti a riserva di proprietà al valore di sostituzione contro furto, rapina, furto con scasso, incendio e danni da acqua. Il partner contrattuale ci cede tutti i crediti assicurativi risultanti per i prodotti soggetti a riserva di proprietà. Noi accettiamo la cessione. Inoltre, ci riserviamo il diritto di far valere i nostri diritti di adempimento o di risarcimento danni.
6.10 Ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti su richiesta del partner contrattuale, nella misura in cui il valore di realizzo delle nostre garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire; la scelta delle garanzie da svincolare è di nostra competenza.
7. Descrizione del servizio, responsabilità per i difetti
7.1. Le qualità elencate nei nostri documenti contrattuali definiscono in modo completo e definitivo le caratteristiche delle nostre forniture e dei nostri servizi. In caso di dubbio, queste sono solo oggetto di accordi di qualità e non di garanzie o assicurazioni. In caso di dubbio, le nostre affermazioni e dichiarazioni in relazione al presente contratto non contengono garanzie o assicurazioni nel senso di un aggravamento della responsabilità o dell'assunzione di un particolare obbligo di responsabilità. In caso di dubbio, fanno fede solo le esplicite dichiarazioni scritte da parte nostra in merito alla questione delle garanzie e delle assicurazioni.
7.2. Non si assume alcuna garanzia per danni dovuti ai seguenti motivi: uso inadeguato o improprio, usura naturale, manipolazione errata o negligente, modifiche improprie o apportate dal partner contrattuale o da terzi senza la nostra preventiva autorizzazione.
7.3. Il partner contrattuale non avrà alcun diritto per difetti in caso di deviazioni solo insignificanti dalla qualità concordata o in caso di compromissione solo insignificante dell'utilizzabilità delle nostre forniture o servizi.
7.4. I diritti del partner contrattuale in materia di difetti presuppongono che egli abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi di ispezione della merce e di denuncia dei difetti ai sensi del § 377 HGB (Codice commerciale tedesco).
7.5. In presenza di un difetto, abbiamo diritto, a nostra discrezione, a un adempimento successivo sotto forma di eliminazione del difetto o di consegna di un nuovo articolo privo di difetti. Se uno o entrambi i tipi di adempimento successivo sono impossibili o sproporzionati, abbiamo il diritto di rifiutarli. Possiamo rifiutare l'adempimento successivo anche se il partner contrattuale non adempie ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti in misura corrispondente alla parte di servizio fornita priva di difetti. Siamo tenuti a sostenere tutte le spese necessarie ai fini dell'adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale, nella misura in cui questi non siano aumentati dal fatto che la fornitura è stata portata in un luogo diverso da quello dell'adempimento, a meno che il trasferimento non corrisponda all'uso previsto. Abbiamo inoltre il diritto di far eliminare il difetto da terzi. Le parti sostituite diventano di nostra proprietà.
7.6. In caso di impossibilità o di mancato adempimento successivo, di ritardo colpevole o irragionevole o di rifiuto grave e definitivo dell'adempimento successivo da parte nostra o di irragionevolezza dell'adempimento successivo da parte del partner contrattuale, quest'ultimo avrà il diritto, a sua discrezione, di ridurre di conseguenza il prezzo di acquisto (riduzione) o di recedere dal contratto (recesso).
7.7. Se le disposizioni contrattuali relative ai presupposti e alle conseguenze dell'adempimento successivo, della riduzione e del recesso non contengono disposizioni derogatorie o non ne contengono, si applicano le disposizioni di legge relative a tali diritti.
7.8. Le richieste di risarcimento danni e di rimborso delle spese da parte del partner contrattuale in relazione ai difetti sono disciplinate dalle seguenti disposizioni di cui ai punti da 7.8.1 a 7.8.4 inclusi, indipendentemente dalla natura giuridica della richiesta, in particolare anche per quanto riguarda le richieste di risarcimento per difetti e violazioni degli obblighi, nonché per le richieste di risarcimento per danni illeciti.
7.8.1. Siamo responsabili senza limitazioni per i danni in conformità alle disposizioni di legge:
- in caso di dolo;
- in caso di lesioni colpose alla vita, all'integrità fisica o alla salute;
- in caso di difetti e altre circostanze occultate in modo fraudolento,
o
- in caso di difetti la cui assenza sia stata garantita o in caso di garanzia di qualità.
7.8.2. Inoltre, saremo responsabili per i danni in conformità alle disposizioni di legge, sebbene la nostra responsabilità per i danni sarà limitata ai danni prevedibili e tipicamente verificatisi (ad eccezione dei casi di cui alla sezione 7.8.1.):
- in caso di grave negligenza da parte dei nostri rappresentanti legali, dipendenti esecutivi e altri agenti ausiliari;
- in caso di negligenza lieve da parte dei nostri rappresentanti legali, dipendenti esecutivi e altri agenti ausiliari, a condizione che questi violino obblighi contrattuali essenziali (obblighi il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale può regolarmente fare affidamento).
7.8.3. La responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto rimane inalterata.
7.8.4. Se non diversamente stabilito nella sezione 8.8, sono esclusi ulteriori reclami.
7.9. Le disposizioni di legge sull'onere della prova non saranno influenzate dai termini e dalle condizioni di cui sopra della presente Sezione 7.
8. Termini di prescrizione
Il termine di prescrizione per i reclami e i diritti dovuti a difetti nelle consegne - indipendentemente dai motivi legali - ad eccezione della consegna di merci usate, è di un anno al massimo, a meno che la merce non si sia deteriorata in anticipo. Le consegne di beni usati vengono effettuate in condizioni di usato e con esclusione di qualsiasi responsabilità.
9. Cessione dei crediti da parte del partner contrattuale
I crediti nei nostri confronti per le forniture da noi effettuate possono essere ceduti solo con il nostro previo consenso scritto.
10. Avviso di pericolo
L'uso specificato dei prodotti può naturalmente essere effettuato solo in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle direttive applicabili, tra cui la legge sui prodotti chimici (ChemG), la legge sulle risorse idriche (WHG), l'ordinanza sulle sostanze pericolose (GefStoffV), l'ordinanza sulla sicurezza industriale (BetrSichV), le norme tecniche per i liquidi infiammabili (TRbF), le norme tecniche per le sostanze pericolose (TRGS).
11. Luogo di adempimento, foro competente, legge applicabile, acquisto intracomunitario, clausola di separazione
11.1. Previo accordo speciale, il luogo di adempimento è esclusivamente la nostra sede legale.
11.2. Se il partner contrattuale è un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco, il foro competente per tutti gli obblighi derivanti e connessi al rapporto contrattuale - anche per le questioni relative a cambiali e assegni - è la nostra sede legale o, a nostra discrezione, la sede legale del partner contrattuale. Il suddetto accordo sul foro competente si applica anche ai partner contrattuali con sede all'estero.
11.3. Tutti i diritti e gli obblighi derivanti da e in relazione al rapporto contrattuale saranno disciplinati esclusivamente dalle leggi della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni, senza tener conto di eventuali conflitti di legge.
11.4. Ai fini del controllo del credito, Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500 166, 22701 Amburgo, Germania, ci fornirà i dati relativi all'indirizzo e alla solvibilità dell'utente memorizzati nella sua banca dati, compresi i dati determinati sulla base di procedure matematico-statistiche, a condizione che abbiamo dimostrato in modo credibile il nostro legittimo interesse. Al fine di decidere l'instaurazione, l'esecuzione o la cessazione del rapporto contrattuale, raccogliamo o utilizziamo valori di probabilità, il cui calcolo include i dati relativi all'indirizzo.
11.5. Se una disposizione delle presenti CONDIZIONI GENERALI o una disposizione nell'ambito di altri accordi tra noi e il partner contrattuale è o diventa non valida, ciò non pregiudica la validità di tutte le altre disposizioni o accordi.
12. Ulteriori informazioni
12.1 Le lingue disponibili per la stipula del contratto sono il tedesco e l'inglese.
12.2 Per le caratteristiche principali dei prodotti offerti e il periodo di validità delle offerte limitate, si prega di consultare le descrizioni dei singoli prodotti sul nostro sito web.
12.3 La presentazione delle nostre merci non costituisce un'offerta vincolante da parte nostra. Solo l'ordine della merce da parte vostra costituisce un'offerta vincolante ai sensi del § 145 BGB. Dopo l'ordine, vi invieremo un'e-mail contenente l'ordine effettuato. Se l'offerta viene accettata, vi invieremo anche una conferma d'ordine separata via e-mail. In questo modo si conclude il contratto di acquisto tra voi e noi.
12.4 È possibile riconoscere eventuali errori di inserimento al momento dell'ordine nella conferma finale prima dell'invio dell'ordine stesso e correggerli in qualsiasi momento utilizzando la funzione di cancellazione e modifica prima dell'invio dell'ordine.
12.5 I prezzi da noi indicati sono prezzi netti più IVA, più spese di spedizione e, se applicabili, dazi doganali e tasse in caso di spedizione all'estero. Una panoramica dei costi di spedizione sostenuti è disponibile qui > Costi di spedizione.
12.6 Offriamo i seguenti metodi di pagamento: Pagamento anticipato / bonifico bancario, PayPal e acquisto in conto vendita (solo per le autorità e per tutti i partner contrattuali tedeschi dopo il terzo ordine).
12.7 Salvo diversa indicazione nella descrizione del prodotto, tutti gli articoli offerti sono pronti per la spedizione immediata.
12.8 Salviamo il testo del contratto e vi inviamo per e-mail i dati dell'ordine e le nostre CGC. È inoltre possibile consultare in qualsiasi momento le condizioni generali di contratto qui.
CONDIZIONI DI ACQUISTO
dell'azienda
JENTNER PLATING TECHNOLOGY GmbH
JOHANN-STAIB-STR. 2
D-75179 PFORZHEIM
Stato: gennaio 2025
JOHANN-STAIB-STR. 2
D-75179 PFORZHEIM
Stato: gennaio 2025
1. Ambito di applicazione
1.1. Si applicano esclusivamente i nostri Termini e Condizioni d'acquisto. Se queste non contengono disposizioni, si applica la legge. Non riconosciamo le condizioni del partner contrattuale che siano in contrasto o si discostino a nostro svantaggio dalle nostre Condizioni di acquisto o dalla legge, a meno che non ne abbiamo espressamente accettato la validità per iscritto. Le nostre condizioni di acquisto valgono anche se accettiamo senza riserve la fornitura del partner contrattuale sapendo che le condizioni del partner contrattuale sono in contrasto o si discostano a nostro svantaggio dalle nostre condizioni di acquisto o dalla legge.
1.2. I nostri Termini e condizioni d'acquisto si applicano esclusivamente a imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 310 (1) del Codice civile tedesco (BGB).
1.3. I nostri termini e condizioni di acquisto si applicano anche a tutte le future transazioni con il partner contrattuale.
2. Conclusione del contratto, oggetto del contratto
2.1. Se il partner contrattuale non accetta il nostro ordine entro una settimana dalla sua ricezione, possiamo annullare l'ordine senza alcun costo per noi.
2.2. Oltre ai nostri Termini e Condizioni di Acquisto, i nostri dettagli d'ordine, ovvero tutte le specifiche del prodotto a cui facciamo riferimento nel contesto del nostro ordine o che sono contenute nei documenti allegati ai nostri ordini, in particolare i nostri capitolati e le specifiche funzionali, nonché la documentazione tecnica come disegni, regolamenti edilizi, specifiche dei materiali, ecc. costituiscono parte integrante del contratto.
2.3. La trasmissione del nostro ordine a terzi o il coinvolgimento di subappaltatori è consentito solo con il nostro consenso scritto. In caso di violazioni, possiamo recedere dal contratto, fatti salvi gli altri diritti previsti dalla legge.
2.4. L'obbligo di risarcimento danni ai sensi del § 122 BGB presuppone la nostra colpa.
3. Proprietà, diritti d'autore, diritti di sfruttamento dei diritti d'autore e diritti di proprietà industriale dei nostri documenti contrattuali e dei nostri mezzi di produzione, assicurazione dei nostri mezzi di produzione, riservatezza, penalità contrattuale
3.1. Non siamo responsabili per i documenti e i mezzi di produzione di qualsiasi tipo che abbiamo fornito al nostro partner contrattuale nell'ambito dei nostri ordini e commissioni, come ad esempio
- illustrazioni, calcoli, disegni, bozze, istruzioni di produzione e simili,
- modelli, campioni e prototipi,
- materiali e parti forniti,
- strumenti,
- software
rimangono di nostra proprietà (beni riservati).
3.2. La lavorazione o la rimodulazione dei nostri materiali o pezzi forniti dal partner contrattuale viene eseguita per nostro conto. Se i nostri articoli riservati vengono lavorati con altri articoli non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo articolo (prodotto contrattuale) in proporzione al valore dei nostri articoli riservati (prezzo d'acquisto più IVA) e degli altri articoli lavorati al momento della lavorazione o della ristrutturazione.
Se le parti o i materiali da noi forniti vengono mescolati o combinati in modo indissolubile con altri articoli non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore dei nostri articoli riservati (prezzo d'acquisto più IVA) e gli altri articoli mescolati o combinati al momento della mescolanza o della combinazione. Se la miscelazione o la combinazione viene effettuata in modo tale che l'articolo del partner contrattuale debba essere considerato l'articolo principale, si concorda che il partner contrattuale ci trasferisca la comproprietà su base proporzionale.
I materiali e le parti da noi forniti devono essere immagazzinati in modo adeguato, appropriato e separato come nostra proprietà prima della lavorazione.
3.3. In particolare, è stato concordato tra il nostro partner contrattuale e noi che il nostro partner contrattuale prenderà in custodia e custodirà gratuitamente la nostra proprietà esclusiva o comproprietà.
3.4. Continuano ad esserci riconosciuti i nostri diritti precedenti, in particolare i diritti d'autore, i diritti di sfruttamento ai sensi della legge sul diritto d'autore o i diritti di proprietà industriale, sui nostri prodotti riservati ai sensi del punto 3.1, nella misura in cui non siano stati concessi al partner contrattuale per il raggiungimento dello scopo del contratto.
Il partner contrattuale garantisce che a noi spettano i diritti d'uso e di sfruttamento necessari per il raggiungimento dello scopo del contratto in relazione ai prodotti contrattuali di nostra proprietà ai sensi del punto 3.2.
3.5. Il partner contrattuale è tenuto ad assicurare a proprie spese i mezzi di produzione di nostra proprietà al valore di sostituzione contro i danni da incendio, acqua e furto. Allo stesso tempo, il partner contrattuale ci cede tutti i diritti di risarcimento derivanti da questa assicurazione; noi accettiamo la cessione.
3.6. Il partner contrattuale è tenuto a eseguire a proprie spese e in tempo utile tutti i lavori di manutenzione e controllo necessari sui nostri strumenti, nonché tutti i lavori di assistenza e riparazione. Egli è tenuto a comunicarci immediatamente eventuali malfunzionamenti; in caso di colpevole inadempienza, sarà responsabile di tutti i danni che ne derivano per noi.
3.7. I documenti di produzione e le risorse di nostra proprietà ai sensi del paragrafo 3.1. non possono essere utilizzati, riprodotti, ceduti, venduti, dati in pegno o resi accessibili a terzi, se non per scopi concordati o contrattuali; in particolare, non possono essere realizzati prodotti per terzi che ne facciano uso.
3.8. I nostri documenti e mezzi di produzione ai sensi della clausola 3.1. devono essere mantenuti segreti. Possono essere divulgati a terzi solo con il nostro esplicito consenso. Le disposizioni della clausola 15 (obbligo di riservatezza, divieto di utilizzo) si applicano di conseguenza.
3.9. Se è certo che l'ordine non sarà effettuato o se l'ordine è stato completato, i documenti di produzione e le risorse che ci appartengono devono esserci restituiti immediatamente su nostra richiesta
- restituirceli in perfetto stato senza conservare copie, singoli elementi, ecc.
- oppure distruggerli o modificarli in modo tale che non possano più essere utilizzati per la produzione dei prodotti contrattuali.
La prova della distruzione o della modifica deve essere fornita su richiesta.
Lo stesso vale per tutti i prodotti semilavorati e finiti ancora disponibili al momento della risoluzione del contratto e realizzati secondo i nostri documenti di produzione o con l'ausilio dei nostri impianti di produzione o realizzati appositamente per noi; in particolare, non possono essere consegnati a terzi anche se si tratta di parti difettose da noi rifiutate.
Il nostro partner contrattuale non può far valere un diritto di ritenzione in relazione ai diritti che ci spettano in base alla clausola 3.9.
3.10. Se i diritti di garanzia a cui abbiamo diritto ai sensi del punto 3.2. superano di oltre il 10% il prezzo di acquisto di tutte le nostre merci riservate non ancora pagate, saremo obbligati a svincolare i diritti di garanzia a nostra discrezione su richiesta del partner contrattuale.
4. Prezzi, condizioni di pagamento
4.1. Il prezzo indicato nel nostro ordine è vincolante. Le prenotazioni di aumenti di prezzo richiedono il nostro esplicito consenso scritto. Se non diversamente concordato, i prezzi si intendono franco domicilio, compresi imballaggio e altre spese.
4.2. L'IVA è inclusa nel prezzo.
4.3. La fattura deve esserci inviata in duplice copia e non può essere allegata alle consegne.
Inoltre, possiamo elaborare le fatture in tempo utile solo se queste - in conformità alle specifiche del nostro ordine - riportano i numeri d'ordine e di identificazione ivi indicati; il partner contrattuale è responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza di tale obbligo, a meno che non dimostri di non esserne responsabile.
L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente nelle fatture.
Per le merci non prodotte nella Repubblica Federale di Germania, la fattura deve essere accompagnata al più tardi da un certificato di origine o da una corrispondente dichiarazione del partner contrattuale.
4.4. Se non diversamente concordato per iscritto, pagheremo le fatture entro 14 giorni dalla consegna e dal ricevimento della fattura con uno sconto del 2% o entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Se riceviamo le fatture durante le nostre ferie aziendali e non è quindi possibile rispettare i periodi di sconto, saremo autorizzati a dedurre uno sconto se il pagamento viene effettuato immediatamente dopo la fine delle nostre ferie aziendali.
I pagamenti vengono effettuati a nostra discrezione tramite l'invio di assegni incrociati o tramite bonifico su conti correnti bancari/postali. Il timbro postale è determinante per la puntualità del pagamento.
I pagamenti in contrassegno, i vaglia postali e i loro eventuali costi non saranno da noi onorati
4.5. Avremo diritto a diritti di compensazione e ritenzione nella misura consentita dalla legge.
5. Consegna, tempi di consegna
5.1. Previo accordo separato, le merci e i servizi da noi ordinati saranno consegnati gratuitamente alla destinazione da noi indicata.
5.2. Le date e le scadenze per la consegna, il collaudo, la messa in funzione ecc. indicate nell'ordine sono vincolanti.
5.3. Le forniture ordinate devono pervenire nel luogo di destinazione alla data di consegna concordata o essere pronte per la messa in funzione o il collaudo nel luogo di destinazione alla data di messa in funzione o di collaudo concordata; le prestazioni devono essere eseguite alla data di esecuzione concordata.
5.4. I termini o le date di consegna e di esecuzione che non sono stati concordati come vincolanti nei singoli casi, ma come “previsti, approssimati, approssimativi” o simili, diventeranno vincolanti allo scadere di quattro settimane dalla data specificata.
5.5. Se si verificano o diventano riconoscibili circostanze che impediscono al partner contrattuale di adempiere al contratto nei tempi e nella qualità previsti, il partner contrattuale è tenuto a comunicarcelo immediatamente per iscritto, indicando i motivi dell'impedimento. Il partner contrattuale è tenuto a risarcirci i danni subiti a causa di una comunicazione ritardata, omessa o incompleta.
5.6. Per i presupposti e le conseguenze giuridiche della mancata consegna o dell'inadempimento valgono le disposizioni di legge. In particolare, abbiamo il diritto di richiedere un indennizzo al posto dell'adempimento dopo la scadenza infruttuosa di un termine ragionevole.
Se chiediamo un risarcimento, il partner contrattuale ha anche il diritto di dimostrare che non è responsabile dell'inadempimento.
5.7. Se una consegna o una prestazione non viene fornita puntualmente dal partner contrattuale, abbiamo il diritto di recedere dal contratto dopo la scadenza infruttuosa di un termine ragionevole, anche se il partner contrattuale non è colpevole o non è responsabile. Si applica il § 323 BGB.
5.8. Siamo autorizzati a far valere la richiesta di risarcimento danni in luogo dell'adempimento ai sensi del precedente punto 5.6., oltre al diritto di recesso ai sensi del precedente punto 5.7.
6. Trasporto, trasferimento del rischio, documenti, imballaggio
6.1. Se in casi eccezionali le spese di trasporto sono a nostro carico, il partner contrattuale si impegna a scegliere la modalità di spedizione più economica. Rimborseremo i costi più elevati solo se questi sono riconducibili a un imballaggio speciale e a istruzioni di spedizione da noi specificate.
6.2. Il nostro partner contrattuale risponde di perdite e danni che si verificano durante il trasporto, compreso lo scarico, fino alla consegna o al collaudo.
Il partner contrattuale è tenuto ad assicurare a proprie spese le forniture ordinate contro i danni da trasporto se contengono materiali o parti da noi forniti. Il partner contrattuale cede a noi tutti i diritti di risarcimento derivanti da questa assicurazione per un importo pari al prezzo di acquisto dei materiali e delle parti da noi forniti; noi accettiamo la cessione.
6.3. Tutti i documenti di spedizione e consegna, nonché gli altri documenti relativi agli ordini o alle commissioni, devono riportare integralmente tutti i riferimenti (numeri d'ordine e di identificazione) contenuti negli ordini o nelle commissioni. Le note di spedizione devono essere inviate a noi in duplice copia immediatamente dopo la spedizione della merce. Ogni consegna deve essere accompagnata da una bolla di consegna con ulteriori dettagli sulla data dell'ordine. In caso di consegne parziali, deve essere indicata la quantità rimanente da consegnare. Nell'indirizzo di spedizione dei colli deve essere indicato anche il nostro numero d'ordine.
Se il partner contrattuale omette l'etichettatura prescritta, non saremo responsabili di eventuali ritardi nell'elaborazione che ne derivano.
6.4. Se non diversamente concordato, non siamo obbligati a conservare il materiale di imballaggio o a restituirlo al partner contrattuale.
7. Accettazione
7.1. Se ci viene impedito di accettare o prendere in consegna la merce o i servizi e i relativi obblighi, come l'obbligo di ispezione e di notifica dei difetti, a causa di circostanze di forza maggiore o di ostacoli alla consegna o all'esecuzione che si verificano dopo la stipula del contratto o di cui veniamo a conoscenza senza colpa solo dopo la stipula del contratto e che non potevano essere previsti e prevenuti da noi neanche con la dovuta attenzione, saremo esonerati da tali obblighi per il periodo e nella misura dell'effetto di tali circostanze e ostacoli.
Alle suddette condizioni - insorgenza o scoperta non imputabile a noi solo dopo la stipula del contratto, imprevedibilità e inevitabilità da noi dimostrate - i suddetti ostacoli alla consegna o all'esecuzione comprendono in particolare azioni sindacali giustificate (scioperi e serrate); interruzioni operative; mancanza di materiali operativi e ausiliari; carenza di personale.
Informeremo immediatamente il partner contrattuale dell'impedimento e dei motivi che lo hanno determinato.
7.2. Siamo autorizzati a rifiutare l'accettazione o il collaudo delle consegne prima delle date di consegna o di collaudo concordate. Le merci consegnate prematuramente possono essere restituite o depositate presso terzi a spese e a rischio del partner contrattuale.
7.3. In caso di consegne di lavori o servizi, la data di collaudo deve esserci comunicata al più tardi quattordici giorni prima dell'esecuzione del collaudo in caso di date di consegna o scadenze previste.
Su nostra richiesta, il partner contrattuale redige un rapporto di prova con i relativi certificati del materiale in quadruplice copia per il collaudo, in base al quale viene effettuato il collaudo e sul quale vengono elencati i difetti riconoscibili durante il collaudo. Una volta firmato dalle parti contraenti, esso vale come verbale di collaudo.
Se il partner contrattuale deve fornire servizi di montaggio, il collaudo avviene solo dopo la messa in funzione nel luogo di destinazione.
7.4. I prodotti contrattuali da consegnare devono essere adeguatamente imballati. Se le istruzioni di imballaggio o di spedizione da noi specificate non vengono rispettate, avremo il diritto di rifiutare l'accettazione dei prodotti contrattuali senza essere in difetto di accettazione.
8. Requisiti dei prodotti contrattuali, controllo dei difetti, responsabilità per i difetti, termine di prescrizione per i reclami per i difetti
8.1. Le forniture devono essere conformi alle norme di legge e alle disposizioni ufficiali vigenti al momento della consegna per la loro distribuzione e il loro utilizzo, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni e altre norme di sicurezza, come quelle previste dalle norme DIN, dalle norme UVV, dalle norme VDE, dalle norme CE, dalla legge sulla protezione delle macchine, dall'ordinanza GAA, dalle direttive tecniche del TÜV, dalle norme antincendio del territorio di competenza e dalle norme vigenti sul luogo di installazione per quanto riguarda la prevenzione delle immissioni e dei danni all'ambiente, nonché dalle regole riconosciute della tecnica.
Il nostro partner contrattuale li controllerà prima della spedizione e rilascerà un certificato di lavoro o di prova su nostra richiesta.
Devono essere forniti anche i dispositivi di protezione necessari in base alle norme antinfortunistiche vigenti, senza che ciò richieda alcun riferimento particolare nei nostri ordini.
8.2. I nostri reclami in caso di difetti sono disciplinati dalle disposizioni di legge, se non diversamente previsto dalle presenti Condizioni di acquisto.
8.3. Siamo autorizzati a notificare i difetti entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dei prodotti contrattuali in caso di difetti evidenti ed entro cinque giorni lavorativi dalla scoperta in caso di difetti nascosti.
8.4. Il termine di prescrizione per i reclami per difetti è disciplinato dalle disposizioni di legge.
8.5. In caso di difetti, abbiamo il diritto - a prescindere dai diritti legali completi che ci spettano - di restituire la fornitura difettosa a spese e a rischio del partner contrattuale e di richiedere, a nostra discrezione, l'eliminazione del difetto o la sua sostituzione senza difetti. In questo caso, il partner contrattuale è tenuto a sostenere tutte le spese necessarie per l'eliminazione del difetto o per la fornitura di un prodotto sostitutivo. Ci riserviamo espressamente il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, in particolare il risarcimento dei danni al posto della prestazione.
8.6. Dopo l'infruttuosa fissazione di un termine ragionevole e in caso di pericolo imminente o di particolare urgenza, possiamo eliminare i difetti individuati autonomamente o farli eliminare da terzi a spese del partner contrattuale.
8.7. Il partner contrattuale è tenuto a informarci di tutti i difetti significativi e dei pericoli potenziali o reali derivanti dalle sue forniture o dai suoi servizi che si sono verificati presso i suoi clienti o i loro clienti.
9. Responsabilità civile del prodotto, richiamo del prodotto, copertura assicurativa della responsabilità civile
9.1. Se una parte lesa ci fa causa sulla base della responsabilità del prodotto ai sensi del diritto nazionale o estero, il partner contrattuale è tenuto a risarcirci a prima richiesta dalle richieste di risarcimento danni, nella misura in cui la causa rientra nella sua sfera di controllo e organizzazione e lui stesso è responsabile nei confronti di terzi.
9.2. Nell'ambito della sua responsabilità per i casi di danno ai sensi del punto 9.1, il partner contrattuale è tenuto a rimborsare anche le spese ai sensi dei §§ 683, 670 BGB e dei §§ 830, 840, 426 BGB che derivano da un'azione di richiamo da noi effettuata o che sono in relazione con essa. Informeremo il partner contrattuale sul contenuto e sulla portata delle misure di richiamo da eseguire - per quanto possibile e ragionevole - e gli daremo la possibilità di commentare. Altre rivendicazioni legali non saranno prese in considerazione.
9.3. Il partner contrattuale si impegna a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile del prodotto con una copertura forfettaria di € 1.000.000,00 per danni a persone/immobili per tutta la durata del presente contratto, ossia fino alla rispettiva scadenza del termine di prescrizione per i difetti; se abbiamo diritto a ulteriori richieste di risarcimento danni, queste rimangono inalterate.
10. Diritti di proprietà di terzi
10.1. Il nostro partner contrattuale garantisce che in relazione e attraverso le sue forniture e i suoi servizi non vengano violati diritti di terzi nella Repubblica Federale di Germania o nei nostri paesi di esportazione, noti al partner contrattuale al momento della stipula del contratto.
In particolare, il partner contrattuale deve garantire, attraverso accordi adeguati con i propri dipendenti o rappresentanti autorizzati, che lo scopo del contratto, in particolare l'ambito di utilizzo del software concordato contrattualmente, non sia compromesso da eventuali diritti di coautorialità o altri diritti. Su nostra richiesta, il partner contrattuale dovrà in particolare fornire la prova della stipula di accordi corrispondenti con le persone coinvolte nella creazione del programma software.
10.2. In caso di rivendicazioni da parte di terzi a causa di una violazione dei diritti, il partner contrattuale è tenuto a risarcirci da tali rivendicazioni su richiesta scritta; non siamo autorizzati a prendere accordi con il terzo, in particolare a concludere una transazione, senza il consenso del partner contrattuale.
10.3. L'obbligo di indennizzo del partner contrattuale vale anche per tutte le spese da noi necessariamente sostenute a causa o in relazione a rivendicazioni di terzi. Se necessario, il nostro partner contrattuale è tenuto a fornirci assistenza legale o, su nostra richiesta, ad avviare a proprie spese eventuali controversie legali.
10.4. Ci riserviamo il diritto di far valere eventuali richieste di risarcimento danni nei confronti del partner contrattuale.
10.5. Il periodo di prescrizione per i nostri reclami in conformità alle clausole da 10.1. a 10.4. è di dieci anni, a partire dalla conclusione del rispettivo contratto.
11. Garanzie di approvvigionamento
11.1. Il partner contrattuale è pienamente responsabile dell'approvvigionamento delle forniture e dei servizi necessari per le forniture o i servizi ordinati, anche se non è responsabile (assunzione totale del rischio di approvvigionamento).
11.2. Il partner contrattuale risponde in ogni caso delle forniture e dei servizi da lui forniti, anche se non è responsabile, come delle proprie forniture o prestazioni. Ciò vale in particolare per i difetti.
12. Responsabilità
12.1. Se, in base alle disposizioni di legge, viene presa in considerazione la nostra responsabilità per colpa, si applica quanto segue, fatto salvo il punto 12.4. di seguito:
- In caso di negligenza grave e ordinaria, la nostra responsabilità risarcitoria sarà limitata ai danni prevedibili e tipicamente verificatisi;
- in caso di negligenza ordinaria, saremo responsabili solo in caso di violazione di un obbligo contrattuale sostanziale.
12.2. La limitazione di responsabilità e l'esclusione di responsabilità ai sensi della Sezione 12.1. di cui sopra si applicano indipendentemente dalla natura giuridica della pretesa rivendicata, vale a dire in particolare anche per le richieste di risarcimento danni dovute a culpa in contrahendo, altre violazioni di obblighi o richieste illecite di risarcimento per danni materiali ai sensi della Sezione 823 BGB.
12.3. Nella misura in cui la nostra responsabilità è esclusa o limitata in conformità alle clausole 12.1. e 12.2. di cui sopra, ciò si applica anche alla responsabilità personale dei nostri dipendenti, lavoratori, personale, rappresentanti e agenti vicari.
12.4. La responsabilità per lesioni colpose alla vita, all'integrità fisica o alla salute rimane inalterata; ciò vale anche per la responsabilità obbligatoria ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
13. Compensazione, diritti di ritenzione, cessione
13.1. La compensazione con i nostri crediti derivanti dal rapporto commerciale è consentita solo se il nostro partner contrattuale può compensare con un credito stabilito per legge o con un credito espressamente riconosciuto da noi.
Lo stesso vale per la rivendicazione di diritti di ritenzione.
13.2. Le cessioni di crediti sono consentite solo con il nostro consenso scritto.
14. Proprietà dei prodotti contrattuali, proprietà dei documenti e dei mezzi di produzione prodotti o procurati per nostro conto e a nostre spese
14.1. Il nostro partner contrattuale ci trasferisce la proprietà dei prodotti realizzati per noi secondo i nostri documenti di produzione e/o con l'ausilio dei nostri impianti di produzione al momento della loro produzione. Si applicano di conseguenza i paragrafi 3.2. relativi alla lavorazione, trasformazione, combinazione e miscelazione dei materiali e dei pezzi forniti, 3.3. relativi alla custodia della proprietà esclusiva e della comproprietà e 3.10. relativi allo svincolo dei diritti di garanzia.
14.2. I documenti e i mezzi di produzione di qualsiasi tipo prodotti o procurati dal nostro partner contrattuale per nostro conto e a nostre spese diventeranno di nostra proprietà al più tardi al momento del pagamento da parte nostra.
14.3. Una riserva di proprietà estesa e prolungata da parte del partner contrattuale è generalmente esclusa.
15. Diritti d'autore, diritti di sfruttamento in base alla legge sul diritto d'autore, diritti di proprietà industriale, diritti di utilizzo
15.1. Le seguenti disposizioni si applicano ai mezzi di produzione e ai prodotti realizzati in base ai nostri documenti di produzione, ai prototipi, ai campioni o ai modelli, nonché ai documenti contrattuali (disegni, progetti ecc.), ai mezzi di produzione e ai prodotti, in particolare al software, sviluppati e realizzati per noi e a nostre spese.
15.2. Solo a noi spettano tutti i diritti di proprietà industriale, i diritti d'autore o i diritti di sfruttamento ai sensi della legge sul diritto d'autore, nonché i diritti di utilizzo dei mezzi di produzione e dei prodotti di cui al punto 15.1.
Per quanto riguarda i mezzi di produzione e i prodotti di cui sopra, saremo autorizzati a utilizzarli nel modo più completo possibile, in forma inalterata o modificata, ad esclusione del partner contrattuale, sotto ogni punto di vista, sia nella nostra azienda che attraverso la cessione a terzi.
Ciò include il diritto esclusivo di utilizzare liberamente, senza ulteriori compensi, tutte le invenzioni realizzate nell'ambito di sviluppi eseguiti appositamente per noi e a nostre spese.
15.3. Per quanto riguarda il software, riceveremo in particolare il diritto esclusivo, illimitato nel tempo e nel territorio, di utilizzare i programmi e la documentazione in tutti i modi, compresa l'esecuzione dei programmi in aziende proprie o di terzi in qualsiasi modo, la riproduzione e la distribuzione, la presentazione o la trasmissione tramite linee dedicate o wireless. È incluso anche il diritto, senza ulteriore consenso da parte del partner contrattuale, di modificare i programmi e la documentazione a nostra discrezione e di sfruttare i risultati delle prestazioni che ne derivano allo stesso modo delle versioni originali dei programmi e della documentazione.
Siamo liberi di concedere licenze semplici o esclusive a terzi senza il consenso del partner contrattuale o di trasferire a terzi, in tutto o in parte, le licenze acquisite. Il partner contrattuale è tenuto a garantire che non vengano rivendicati i diritti di cui ai §§ 12, 13 frase 2 e 25 UrhG.
Dopo l'accettazione, possiamo richiedere in qualsiasi momento al partner contrattuale di consegnare tutti gli originali e le copie dei programmi (compresi i programmi sorgente), la documentazione e gli altri documenti creati durante la creazione del programma e di garantire per iscritto il completo adempimento di questo obbligo; se le copie sono registrate su supporti di dati leggibili a macchina del partner contrattuale, la cancellazione delle registrazioni sostituisce la consegna. Possiamo anche fare questa richiesta con la restrizione che il partner contrattuale ha il diritto di conservare una copia ciascuno, da tenere in un luogo sicuro e da utilizzare esclusivamente a scopo di prova e per l'adempimento degli obblighi di garanzia.
Al partner contrattuale è in ogni caso vietato trasmettere i programmi e la documentazione, in tutto o in parte, in una forma non modificata o modificata solo in modo insignificante. Inoltre, dovrà trattare come riservata ogni conoscenza del modo in cui i programmi vengono utilizzati da noi.
15.4. I prodotti e i mezzi di produzione contrattuali ai sensi della clausola 15.1. devono essere tenuti segreti su nostra richiesta. Le disposizioni di cui alle clausole 3.8 e 16 (obbligo di riservatezza, divieto di utilizzo) si applicano di conseguenza.
15.5. Al partner contrattuale non viene impedito di continuare a utilizzare il know-how o le conoscenze di cui disponeva prima dell'esecuzione dei contratti.
In caso di interesse oggettivamente giustificato da parte nostra, possiamo richiedere al partner contrattuale di mantenere segreto il know-how e le conoscenze acquisite nel corso dell'esecuzione dei contratti per i prodotti e i mezzi di produzione contrattuali ai sensi del precedente punto 15.1. e di non utilizzarli in alcun modo per sé o per terzi. Le disposizioni della clausola 16 (obbligo di riservatezza, divieto di utilizzo) si applicano di conseguenza.
15.6. Se nel corso del lavoro di sviluppo vengono realizzate delle invenzioni, il partner contrattuale si impegna, se si tratta di un'invenzione di un dipendente, a rivendicare tempestivamente l'invenzione e a trasferirla a noi.
16. Obbligo di riservatezza, divieto di utilizzo
16.1. Il partner contrattuale si impegna a mantenere segrete per un periodo di tempo illimitato tutte le informazioni e i documenti che gli diventano accessibili in relazione ai contratti stipulati con noi e che sono designati come confidenziali o sono riconoscibili come segreti aziendali o commerciali a causa di altre circostanze e - a meno che non sia necessario per raggiungere lo scopo del contratto - a non registrarli, a non trasmetterli a terzi o a non sfruttarli in alcun modo.
16.2. Questo obbligo non si applica alle informazioni che erano accessibili al pubblico al momento della stipula del contratto o che diventano accessibili senza colpa del partner contrattuale o alle informazioni che erano già in possesso del partner contrattuale.
16.3. Il partner contrattuale informerà tutti i dipendenti e gli agenti che hanno accesso alle informazioni e ai documenti da mantenere segreti degli obblighi previsti dal presente contratto e li obbligherà a mantenere la riservatezza per un periodo di tempo illimitato mediante accordi contrattuali adeguati, assicurandosi che si astengano anche da qualsiasi uso, divulgazione e registrazione non autorizzata per un periodo di tempo illimitato.
17. Luogo di adempimento
Il luogo di adempimento per le consegne è il luogo di destinazione da noi indicato, senza alcuna disposizione speciale la sede legale della nostra società; il luogo di adempimento per i nostri pagamenti è anche la sede legale della nostra società.
18. Foro competente, legge applicabile, disposizioni generali
18.1. Il foro competente per l'esecuzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai nostri contratti - anche per le questioni relative a cambiali e assegni - è determinato dalla sede legale della nostra azienda, a condizione che il partner contrattuale sia un commerciante; tuttavia, abbiamo anche il diritto di ricorrere al tribunale competente per la sede legale del partner contrattuale. Il suddetto accordo sul foro competente si applica anche ai partner contrattuali con sede all'estero.
Se il partner contrattuale è un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro competente per tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale - comprese le questioni relative a cambiali e assegni - è la sede legale della nostra società o, a nostra discrezione, la sede legale del partner contrattuale. L'accordo sul foro competente di cui sopra vale anche per i partner contrattuali domiciliati all'estero.
18.2. Tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale tra noi e il partner contrattuale sono disciplinati esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG: Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980).
18.3. L'eventuale invalidità di una disposizione dei presenti termini e condizioni o di una disposizione nell'ambito di altri accordi non pregiudica la validità di tutte le altre disposizioni o accordi.